Pesi ABC

Pesi ABC

Domande frequenti e informazioni interessanti sul tema dei pesi e dei carichi.

  • La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

  • La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a +/- 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente.

    Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti: 

    ▪ il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
    ▪ la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
    ▪ il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
    ▪ il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
    ▪ il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

  • La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore definito da LMC per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da LMC sia effettivamente disponibile per il carico utile.

  • La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a 3 * 75 kg = 225 kg. 

  • Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente: 10 * (n + L)

    Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri. In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

  • Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'incremento di peso carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

  • Il Vario-Seat è un 5° posto a sedere opzionale che va tenuto in considerazione per il raggiungimento della massa utile minima e della massa dei passeggeri come sedile regolare. Per ottenere il 5° posto a sedere è necessario garantire il rispetto della massa utile minima e di tutti gli altri valori di massa previsti dalla normativa. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.

  • Per informarla nel miglior modo possibile e trasparente sui pesi, nei nostri documenti di vendita (cartacei e digitali) utilizziamo generalmente la terminologia prescritta dalla legge. Dal 6 luglio 2022 questi sono stati specificati in particolare nel Regolamento (UE) 2021/535 (in precedenza: Regolamento (UE) n. 1230/2012). Il regolamento (UE) 2021/535 è disponibile online nelle varie lingue dell'Unione: EUR-Lex - 32021R0535 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

  • La combinazione tra massa del veicolo in ordine di marcia (v. n. 2) e  massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto viene definita massa effettiva del veicolo. Il dato riferito al veicolo specifico dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Siccome per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettivo, viene applicata una tolleranza giuridicamente ammissibile di +/- 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

  • Se dalla pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio, in un caso eccezionale, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico è inferiore alla massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme al cliente e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. 

  • Per garantire la massima trasparenza sui pesi dei nostri veicoli, trasmettiamo ai nostri rivenditori, con la fattura, il risultato della pesatura del veicolo alla fine della catena di montaggio, ossia i dati relativi alla massa effettivamente pesata del veicolo e alla possibilità di carico restante. I rivenditori sono tenuti a trasmettere la comunicazione a Lei. Se ciò non avviene può contattare il suo partner commerciale e chiedere i dati a lui. 

    Le nostre bilance soddisfano tutti i requisiti normativi e giuridici, e sono sottoposte a regolari operazioni di manutenzione, controllo e calibratura. Per motivi tecnici non è possibile evitare una piccola tolleranza. Inoltre, il peso del veicolo può variare leggermente per effetto delle condizioni meteorologiche, ad esempio in seguito all'assorbimento o al rilascio di umidità. Il peso reale del veicolo può dunque differire dal peso reale comunicato.

  • In caso di portata ridotta, la massa massima tecnicamente ammissibile si riduce e a causa del telaio alternativo anche la possibilità di carico rimanente. A causa della modifica della massa massima tecnicamente ammissibile, la portata ridotta può influire sui posti a sedere omologati, sul telaio e sulla variante del motore. Per qualsiasi domanda in merito, può rivolgersi al rivenditore autorizzato. 

    Se  a posteriori desidera ridurre la portata del veicolo, può rivolgersi al servizio tecnico. Ricordiamo nell’interesse del cliente che, anche in questo caso, tutti i valori di massa previsti dalla legge devono essere rispettati.

    La maggiorazione/riduzione della portata può causare la modifica delle disposizioni di legge risultanti dalla nuova massa massima del veicolo tecnicamente ammissibile. Questo vale in particolare per le norme per la circolazione stradale, le norme per l’autorizzazione alla circolazione, i regolamenti doganali e gli aspetti relativi a tasse e assicurazioni. È dunque opportuno informarsi sulle leggi vigenti relative alla nuova massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e richiedere una consulenza presso un centro specializzato. 

  • Se si desidera montare o far montare a posteriori degli accessori sul proprio veicolo, controllare prima i valori di massa degli accessori e del veicolo e assicurarsi che, anche tendendo conto degli accessori, vengano rispettati tutti i valori di massa previsti dalla legge, in particolare la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi. Notare che se a posteriori vengono montati degli accessori la possibilità di carico si riduce e influisce sui carichi assiali. 

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